Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 59 — Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

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Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art59 · fonte su Normattiva