Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facolta' di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art60 · fonte su Normattiva