Art. 60 — Restituzione di atti e documenti
Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facolta' di sentire le parti e di tentare la conciliazione.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
