Ordinamento della professione di giornalista

Art. 15 — Norme comuni per le assemblee

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art15 · fonte su Normattiva