Art. 22 — Attribuzioni del presidente
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, da' disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme. In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
