Art. 27 — Albo: contenuto
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L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo. A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010
