Art. 26 — Albo: istituzione
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale ((e delle province autonome)) e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.
Testo vigente dal 20 maggio 2017
