Ordinamento della professione di giornalista

Art. 3 — Composizione dei Consigli regionali o interregionali

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I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianita' di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 27 febbraio 2016

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art3 · fonte su Normattiva