E' diritto insopprimibile dei giornalisti la liberta' di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalita' altrui ed e' loro obbligo inderogabile il rispetto della verita' sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealta' e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando cio' sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    La situazione del giornalista, per il quale non e` previsto il diritto di astenersi dal deporre in giudizio, non e` eguale e neppur latamente omogenea a quella di altri professionisti, cui tale diritto e` attribuito, sussistendo differenze di carattere strutturale e temporale: strutturalmente, il segreto giornalistico protegge la sola fonte e non anche la notizia che è cconsegnata al giornalista perche` la divulghi; funzionalmente, i segreti dei professionisti contemplati dall'art. 351 c.p.p. mirano a tutelare la riservatezza e gli interessi fondamentali costituzionalmente garantiti delle persone che forniscono la notizia per lo svolgimento della prestazione richiesta al professionista. Nemmeno e` possibile l'assimilazione piena con il segreto di polizia ex art. 349 c.p.p.; non perche` gli interessi tutelati sono diversi, ma perche` sulla disciplina del segreto di polizia e` vietata l'acquisizione delle notizie di cui non si intende rivelare la fonte mentre nel caso del giornalista la fonte e` pero` stata divulgata.

    Art. 21 cost. · Art. 351 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 372 c.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art2 · fonte su Normattiva