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Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si e' trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione e' compreso il luogo della nuova residenza, che provvedera' ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art37 · fonte del testo