Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni già decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e più convincenti motivi di illegittimità, nonché le questioni sostanzialmente identiche a quelle già infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 31 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 32 Ordinamento della professione di giornalista