Art. 9 — Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
