Art. 8 — Reclamo contro le operazioni elettorali
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalita' che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
