Ordinamento della professione di guida alpina
Art. 16 — Funzioni del collegio nazionale
Spetta al collegio nazionale delle guide:
- a)elaborare le norme della deontologia professionale;
- b)decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
- c)coordinare l'attivita' dei collegi regionali delle guide alpine;
- d)definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7;
- e)organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7;
- f)organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;
- g)mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Paesi;
- h)collaborare con le autorita' statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
- i)stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivita' di sua competenza.
Testo vigente dal 12 gennaio 1989
