Art. 10 — Specializzazioni
Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
- a)arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
- b)speleologia;
- c)altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide. Contenuti e modalita' dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneita' professionale previsti dalla medesima legge regionale.
Testo vigente dal 12 gennaio 1989
