Art. 21 — Accompagnatori di media montagna
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Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1989 al 18 dicembre 2025
