Art. 23 — Guide vulcanologiche
L'attivita' di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani e' riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi. In ogni altro caso detta attivita' puo' essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.
Testo vigente dal 12 gennaio 1989
