Ordinamento della professione di guida alpina

Art. 23 — Guide vulcanologiche

L'attivita' di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani e' riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi. In ogni altro caso detta attivita' puo' essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art23 · fonte su Normattiva