I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal codice civile, quelli previsti dal regolamento. A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti. Le disposizioni di cui al precedente comma non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi. I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art24 · fonte su Normattiva