Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 10 — Cariche del consiglio

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art10 · fonte su Normattiva