Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 10 — Cariche del consiglio
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
