Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 11 — Attribuzioni del presidente
Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
