Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 14 — Scioglimento del consiglio

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Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non e' in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio puo' essere sciolto. ((In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio)). Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale. Il commissario ha facolta' di nominare un comitato di non meno di due e di non piu' di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi', un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Testo in vigore dal 14 marzo 1991 al 8 maggio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro tolto: centoventi aggiunto: centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art14 · fonte del testo