Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 24 — Cariche del consiglio del collegio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art24 · fonte su Normattiva