Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 25 — Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale

Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art25 · fonte del testo