Art. 25 — Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale
Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
