Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 29 — Comunicazione delle decisioni
Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al ((Ministero della giustizia)).
Testo vigente dal 8 maggio 2010
