Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 29 — Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al ((Ministero della giustizia)).

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art29 · fonte su Normattiva