Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 30 — Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale

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L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione. L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art30 · fonte su Normattiva