Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 37 — Responsabilità disciplinare
Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignita' o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
