Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 55 — Poteri del consiglio del collegio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare piu' grave. In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art55 · fonte su Normattiva