Art. 55 — Poteri del consiglio del collegio nazionale
Il consiglio del collegio nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare piu' grave. In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
