Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 55 — Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

Il consiglio dell'ordine nazionale ha facolta' di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare piu' grave. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale puo' annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art55 · fonte su Normattiva