Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 56 — Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale

Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, e' redatto su carta bollata. Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed e' corredato:

  • a)dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;
  • b)dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento. Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso e' accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art56 · fonte su Normattiva