Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 59 — Decisione del ricorso

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. La decisione e' depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed e' notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dello articolo 56 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale. La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, e' notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art59 · fonte del testo