Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 61 — Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

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Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art61 · fonte del testo