Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 62 — Restituzione di atti e documenti

((Il perito agrario non puo' trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute)). Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio del collegio che ha facolta' di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

Testo vigente dal 14 marzo 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art62 · fonte su Normattiva