Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 8 — Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio. Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia e' inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale. Il collegio ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art8 · fonte su Normattiva