titolo VIII — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Art. 63 — Riscossione dei contributi
- Art. 64 — (Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro
- Art. 65 — Già abilitati all'esercizio professionale
- Art. 66 — Regolamento di esecuzione