Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 63 — Riscossione dei contributi

Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art63 · fonte su Normattiva