Ordinamento della professione di perito agrario
Art. 64 — (Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro
Testo vigente dal 14 marzo 1991
