Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 65 — Già abilitati all'esercizio professionale

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell'articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365. Analogo diritto e' riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attivita' professionale anche dipendente.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art65 · fonte su Normattiva