Art. 65 — Già abilitati all'esercizio professionale
Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell'articolo 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365. Analogo diritto e' riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attivita' professionale anche dipendente.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
