Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 12 — Attribuzioni del presidente
Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
