Art. 20 — Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
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L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data e' fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non piu' di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
Testo in vigore dal 29 ottobre 2005 al 1 marzo 2017
