Ordinamento della professione di psicologo
Art. 21 — Composizione del seggio elettorale
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)). Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.
Testo vigente dal 29 ottobre 2005
