Art. 21 — Composizione del seggio elettorale
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Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie gra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1989 al 29 ottobre 2005
