Art. 23 — Comunicazioni dell'esito delle elezioni
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Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provve alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1989 al 15 febbraio 2018
