Ordinamento della professione di psicologo

Art. 6 — Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine

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Qualora il numero degli iscitti all'albo in una regione superi le mille unita' e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigur, puo' essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1989 al 15 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art6 · fonte su Normattiva