Art. 35 — Radiazione
La radiazione dall'albo professionale puo' essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali. Importano di diritto la radiazione dall'albo:
- a)la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale;
- b)l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;
- c)il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
