Art. 41 — Notificazione delle decisioni
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Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio dell'ordine nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del capoluogo della regione ove ha sede l'ordine, nonche' al Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1994 al 8 maggio 2010
