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[1]Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza, previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto:
- a)del ragioniere generale dello Stato;
- b)dei funzionari di grado quarto e di due funzionari di grado quinto dei ruoli della ragioneria generale dello Stato, designati, questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro delle finanze.
[2]Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari di grado quinto degli stessi ruoli;
- c)del capo del personale presso la ragioneria generale dello Stato, o di chi ne fa le veci.
[3]Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, restando in funzioni fino a tale data il consiglio d'amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 17 febbraio 1946
