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[1]Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza, previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto:

  • a)del ragioniere generale dello Stato;

[2](( b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli));

  • c)((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.P.R. 13 GIUGNO 1988, N. 396)).

[3]Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, restando in funzioni fino a tale data il consiglio d'amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 20

3

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 20 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Del Consiglio di amministrazione per i personali dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, previsto dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, fanno parte anche i funzionari di grado 4° non appartenenti a detti ruoli cui siano state affidate mediante decreto Luogotenenziale le funzioni di ispettore generale capo della predetta Ragioneria generale dello stato. S'intende inoltre applicabile per il predetto Consiglio di amministrazione il disposto dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 456".

Testo in vigore dal 10 settembre 1988 al 26 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1946 al 10 settembre 1988. 30 parole tolte, 36 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) dei tolto: funzionari di grado quarto aggiunto: dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari tolto: di grado quinto aggiunto: con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della tolto: ragioneria aggiunto: Ragioneria generale dello Stato, designatitolto: , questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro tolto: delle finanze.

aggiunto: del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari tolto: di grado quinto aggiunto: con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli;

c) tolto: del capo del personale presso la ragioneria generale dello Stato, o di chi ne fa le veci aggiunto: LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.P.R. 13 GIUGNO 1988, N. 396.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-26;1037~art20 · fonte del testo