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[1]Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno di uno dei Corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica, e' necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di 6 anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale per tutti i corpi, eccetto che per i Corpi del genio navale e delle armi navali, pei quali la ferma decorrera' dalla promozione a tenente, fermo il disposto dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 397.
[2]Sara' titolo di preferenza in tutti i Corpi, a parita' di punti, l'aver riportato decorazioni al valore.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 8 gennaio 1933
