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(( Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente. 2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del corpo delle Armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della laurea)) 28
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1685
20Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1685 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo (medici) la ferma di sei anni, prevista dall'art. 35, primo comma, della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, e' ridotta a quattro anni con decorrenza dalla data di nomina a tenente medico". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la suindicata modifica si applica agli ufficiali che saranno nominati in servizio permanente sino a tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.
L. 27 dicembre 1990, n. 404
28La L. 27 dicembre 1990, n. 404 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
