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[1]Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in uno dei Corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali della Regia marina, e' necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente per tutti i corpi, eccetto che per i Corpi del Genio navale e delle Armi navali, per i quali la ferma decorre dalla nomina a tenente per coloro che sono reclutati per concorso fra i laureati in ingegneria, e dal conseguimento della laurea per coloro che provengono dalla Regia Accademia navale, nonche' per coloro che sono reclutati in base al successivo articolo 37-bis. 20

[2]Sara' titolo di preferenza in tutti i Corpi:

  • a)l'aver prestato lodevole servizio da ufficiale di complemento nella Regia marina;
  • b)l'aver prestato lodevole servizio da ufficiale di complemento in altre Forze Armate dello Stato;
  • c)l'aver riportato decorazioni al valore.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1685

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1685 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo (medici) la ferma di sei anni, prevista dall'art. 35, primo comma, della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, e' ridotta a quattro anni con decorrenza dalla data di nomina a tenente medico". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la suindicata modifica si applica agli ufficiali che saranno nominati in servizio permanente sino a tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1948 al 29 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1939 al 25 febbraio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1685

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1685 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo (medici) la ferma di sei anni, prevista dall'art. 35, primo comma, della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, e' ridotta a quattro anni con decorrenza dalla data di nomina a tenente medico". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la suindicata modifica si applica agli ufficiali che saranno nominati in servizio permanente sino a tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art35 · fonte del testo