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[1]Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di Regia accademia navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'Istituto stesso.

[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art36 · fonte del testo